DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1972, n. 641

Disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

 aggiornato-2013  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista   la  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  concernente  delega
legislativa per la riforma tributaria;
  Vista la legge 6 dicembre 1971; n. 1036;
  Visto  il  decreto-legge  25  maggio  1972, n. 202, convertito, con
modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
  Udito  il  parere  della Commissione parlamentare istituita a norma
dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro
e per il bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Oggetto delle tasse

  I   provvedimenti   amministrativi   e   gli  altri  atti  elencati
nell'annessa  tariffa  sono  soggetti  alle  tasse  sulle concessioni
governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa stessa.
                
                               Art. 2.
                       Riscossione delle tasse

  La  tassa  di  rilascio  e'  dovuta  in  occasione  dell'emanazione
dell'atto   e   va   corrisposta   non  oltre  la  consegna  di  esso
all'interessato.
  La  tassa  di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a
scadenza, vengono di nuovo posti in essere.
  La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte
al momento dell'espletamento di tali formalita'.
  Nei  casi  espressamente  indicati  nella  tariffa, gli atti la cui
validita'  superi  l'anno  sono  soggetti  ad  una  tassa  annuale da
corrispondersi  nel  termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni
anno successivo a quello nel quale l'atto e' stato emesso.
                
                               Art. 3.
                       Modalita' di pagamento

  Le   tasse  si  corrispondono  in  conformita'  a  quanto  previsto
nell'annessa tariffa:
    a)  in  modo  ordinario,  con  pagamento  diretto all'ufficio del
registro  competente  o  con  versamento sul conto corrente postale a
questi intestato;
    b)   in  modo  straordinario,  a  mezzo  di  speciali  marche  da
annullarsi  a  cura del pubblico ufficiale che rilascia l'atto ovvero
degli uffici o degli altri soggetti indicati dalle singole voci della
tariffa o da altre norme.
    b-bis)  negli  altri  modi  stabiliti  dalle singole voci della
tariffa.
  Quando  la misura delle tasse, dipende dalla popolazione dei comuni
o   dei   centri   abitati,   questa   e'   calcolata  in  base  alla
classificazione  ed  ai  dati dell'ultimo censimento pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
  Il  Ministro  per  le finanze, con proprio decreto, puo' variare il
modo di pagamento stabilito nella tariffa.
                
                               Art. 4.
                         Ufficio competente

  Per  le  tasse  da  pagare  in  modo  ordinario  il  versamento  va
effettuato  presso l'ufficio del registro nella cui circoscrizione ha
sede  l'ufficio  competente  ad  emettere  l'atto  o  a  ricevere  la
dichiarazione.
                
                               Art. 5.
                               Marche

  Le  marche  di cui al precedente art. 2 sono equiparate a tutti gli
effetti, anche penali, alle marche da bollo.
  Con decreto del Ministro per le finanze sono determinati il valore,
la  forma  e  gli altri caratteri distintivi delle speciali marche di
cui al precedente comma.
                
                               Art. 6.
                        Prenotazione a debito

  Le  tasse  per  gli  atti  occorrenti nei procedimenti interessanti
l'amministrazione  dello  Stato,  le  amministrazioni  parificate per
legge  nei rapporti tributari a quelli dello Stato, l'Amministrazione
del  fondo  per il culto e le persone fisiche o giuridiche ammesse al
gratuito  patrocinio  sono  prenotate a debito, salvo il recupero nei
casi e nei modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio.
                
                               Art. 7.
                        Riscossione coattiva

  Per   la   riscossione   coattiva  delle  tasse  e  delle  relative
soprattasse si applicano e disposizioni del testo unico approvato con
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
                
                               Art. 8.
        Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse

  Gli  atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a
quando queste non siano pagate.
                
                               Art. 9.
                              Sanzioni
1.  Chi esercita un' attivita' per la quale e' necessario un atto
soggetto  a  tassa  sulle concessioni governative senza aver ottenuto
l'atto  stesso  o assolta la relativa tassa e' punito con la sanzione
amministrativa  dal  cento al duecento per cento della tassa medesima
e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila.
  2.  Il  pubblico  ufficiale  che emette atti soggetti a tasse sulle
concessioni  governative senza che sia stato effettuato pagamento del
tributo e' punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila
a  lire  un  milione  ed e' tenuto al pagamento del tributo medesimo,
salvo regresso.
                
                              Art. 10.
Competenze per l'accertamento  delle  infrazioni  e  ripartizione del
                   provento delle pene pecuniarie

  L'attribuzione,  agli  effetti degli articoli 31 e 34 della legge 7
gennaio  1929,  n.  4,  della  facolta' di accertare le infrazioni in
materia  di  tasse  sulle  concessioni  governative,  comprese quelle
costituenti  reato,  compete  anche ai funzionari del Ministero delle
finanze e degli uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti
di speciale tessera nonche', limitatamente agli accertamenti compiuti
nella   sede  degli  uffici  predetti,  a  qualsiasi  funzionario  od
impiegato addetto agli uffici stessi.
  Le  somme  riscosse per le sanzioni amministrative previste dal
presente  decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951,
n. 168, e successive disposizioni.
                
                              Art. 11.
                       Ricorsi amministrativi

  Le  controversie  relative  all'applicazione  delle tasse ((. . .))
previste  dal  presente  decreto  sono  decise  in via amministrativa
dall'intendente  di  finanza  con  provvedimento  motivato avverso il
quale  e'  dato  ricorso  al  Ministro  per le finanze nel termine di
trenta   giorni  dalla  notifica  del  provvedimento  stesso,  quando
l'ammontare delle tasse superi le lire centomila.
  Il   ricorso  deve  essere  presentato  all'intendenza  di  finanza
direttamente  o  mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel
primo  caso  l'ufficio ne rilascia ricevuta, nel secondo caso la data
di spedizione vale quale data di presentazione.
  Decorso  il  termine  di 180 giorni dalla data di presentazione del
ricorso  all'intendente  di finanza senza che sia stata notificata al
ricorrente  la  relativa decisione, questi puo' ricorrere al Ministro
quando l'ammontare delle tasse superi le lire centomila.
  Contro    le   decisioni   del   Ministro   e   quelle   definitive
dell'intendente  di  finanza  e'  ammesso  ricorso in revocazione per
errore  di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395,
numeri 2 e 3, del codice di procedura civile.
  Il  ricorso  deve  essere  proposto  nel termine di sessanta giorni
decorrenti  rispettivamente  dalla  notificazione  della  decisione o
dalla  data  in  cui  e'  stata  scoperta la falsita' o recuperato il
documento.
  Su  domanda  del  ricorrente,  proposta  nello  stesso ricorso o in
successiva   istanza,   l'autorita'   amministrativa  decidente  puo'
sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.
                
                              Art. 12.
                         Azione giudiziaria

  Avverso  le decisioni definitive, di cui al precedente articolo, e'
esperibile  l'azione  giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla
data di notificazione della decisione.
  Qualora  entro  centottanta  giorni dalla data di presentazione del
ricorso  non  sia  intervenuta la relativa decisione, il contribuente
puo'  promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione
della decisione stessa.
                
                              Art. 13.
                        Decadenze e rimborsi

  L'Amministrazione finanziaria puo' procedere all'accertamento delle
violazioni  alle  norme  del  presente  decreto  entro  il termine di
decadenza  di  tre  anni  decorrenti  dal  giorno  nel quale e' stata
commessa la violazione.
  Il   contribuente   puo'   chiedere  la  restituzione  delle  tasse
erroneamente  pagate  entro  il  termine  di  decadenza di tre anni a
decorrere  dal  giorno  del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto
sottoposto  a  tassa,  dalla  data  della  comunicazione  del rifiuto
stesso.
  Non   e'   ammesso   il   rimborso   delle  tasse  pagate  in  modo
straordinario.
  Nonostante  l'inutile  decorso  del  termine di cui al primo comma,
l'atto  per  il  quale  non  sia  stata  corrisposta  la  tassa sulle
concessioni  governative  non,  acquista  efficacia  sino a quando la
tassa  stessa  non  venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le
sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.
                
                            Art. 13-bis.

                             (Esenzioni)
  1.  Gli  atti  e  i provvedimenti concernenti le organizzazioni non
lucrative  di  utilita' sociale (ONLUS)e le societa' e associazioni
sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni
governative.
  1-bis.   Sono   altresi'   esenti  dalle  tasse  sulle  concessioni
governative  gli  atti  costitutivi,  gli  statuti ed ogni altro atto
necessario  per  l'adempimento  di  obblighi  dei movimenti o partiti
politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.
                
                              Art. 14.
                  Disposizioni finali e transitorie

  Per  le tasse corrisposte per il periodo annuale in corso alla data
di  entrata in vigore del presente decreto non e' dovuta integrazione
ne' si fa luogo a rimborso delle eventuali differenze.
  Le   esenzioni   e  le  agevolazioni  in  materia  di  tasse  sulle
concessioni  governative,  nonche'  i regimi tributari sostitutivi di
tale tributo, o anche di esso stabiliti dalle leggi vigenti alla data
del  31  dicembre  1972,  si  applicano  fino  al  termine  che sara'
stabilito  con  le  disposizioni  da  emanarsi  ai  sensi  del  n. 6)
dell'art. 9 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.
  Restano  ferme le esenzioni e le agevolazioni vigenti alla data del
31  dicembre  1972, a favore delle cooperative, loro consorzi e delle
societa' di mutuo soccorso.
                
                              Art. 15.
                           Norme abrogate

  Sono  abrogate  le  disposizioni  del  testo  unico  delle leggi in
materia  di tasse sulle concessioni governative approvate con decreto
del  Presidente  della  Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, e successive
modificazioni ed integrazioni.
                
                              Art. 16.

  Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1973.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1972

                                LEONE

                                      ANDREOTTI - RUMOR - VALSECCHI -
                                                   MALAGODI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 novembre 1972
  Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 17. - CARUSO
                
                               Tariffa

        ---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----

 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)
(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(31)(32)


La L. 7 agosto 1973, n.519 (con l'art. 81, comma 1) ha disposto che
il numero d'ordine 3 della tariffa allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,  viene  pertanto  cosi'
modificato:

       "Autorizzazione a produrre e a mettere
         in commercio specialita medicinali:
       1) tassa di rilascio per l'autorizzazio-
          ne alla produzione di specialita me-
          dicinali............................... L. 1.000.000
          tassa annuale.......................... L. 50.000
       2) tassa per registrazione di specialita'
          medicinali estere e nazionali, per ogni
          specialita', serie o categoria di
          specialita (articoli 162 e 166 del testo
          unico sostituiti dall'articolo 4 della
          legge 1 maggio 1941, n. 422):
          a) per ogni specialita'................ L. 200.000
             tassa annuale...................... L. 10.000
          b) per ogni serie o categoria......... L. 100.000
               tassa annuale...................... L. 5.000".